Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                    Ministri
                                  A tutti i Ministeri
                                  Al Consiglio di Stato
                                  Alla Corte dei conti
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Alle      amministrazioni     dello
                                  Stato  anche     ad     ordinamento
                                  autonomo
                                  Alle agenzie ex decreto legislativo
                                     n. 300 del 1999
                                  Agli enti pubblici non economici
                                  Agli enti pubblici economici
                                  Agli enti di ricerca
                                  Alle scuole di ogni ordine e grado
                                  Alle istituzioni universitarie
                                  All'ARAN
                                  Alla    scuola    superiore   della
                                  pubblica   amministrazione
                                  Alle    autorita'    amministrative
                                  indipendenti
                                  Alle regioni
                                  Alle aziende del servizio sanitario
                                    nazionale
                                  Agli enti locali
                                  Alle camere di commercio
                                  Alle    societa'    a    prevalente
                                  partecipazione pubblica non quotate
                                  in   borsa e, p.c.
                                  Alla   Conferenza   dei  Presidenti
                                  delle   regioni
                                  All'ANCI
                                  All'UPI
                                  Alla CRUI
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare
gli articoli 2 e 5;
  Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante, disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2007),  ed  in  particolare l'art. 1, comma 593, recante
norme   in   materia   di  retribuzione  di  incarichi  conferiti  da
amministrazioni  dello  Stato,  enti pubblici e societa' a prevalente
partecipazione pubblica non quotate in borsa;
  Ritenuto  opportuno,  al  fine di garantire l'applicazione omogenea
delle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 593, da parte delle
amministrazioni  e  degli  enti  destinatari  di  tali  disposizioni,
emanare una apposita direttiva
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 2007;

                              E m a n a
                       la seguente direttiva:

  Con  l'art.  1, comma 593, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria
2007), sono state introdotte prescrizioni finalizzate al contenimento
della  spesa  per  retribuzioni  di diversi incarichi conferiti dallo
Stato,  da  enti  pubblici  e da societa' a prevalente partecipazione
pubblica  non  quotate in borsa, nonche' alla trasparenza in ordine a
dette retribuzioni.
  Con  riferimento  all'omogenea  applicazione  della disposizione in
oggetto, si impartisce alle amministrazioni la seguente direttiva.
1. Ambito soggettivo della disposizione.
  La  disposizione in oggetto espressamente si riferisce ad incarichi
di  varia  natura,  sui  quali  si  tornera' in seguito, conferiti da
amministrazioni  dello  Stato,  da  enti  pubblici  e  da  societa' a
prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa.
  Quanto  all'ambito  soggettivo di applicazione, la nuova disciplina
riguarda  testualmente lo «Stato», gli «enti pubblici» e le «societa'
a  prevalente  partecipazione pubblica non quotate in borsa». Essa fa
poi  riferimento  alle  «amministrazioni di cui all'art. 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001» per la retribuzione relativa
ai  dirigenti  con  incarico conferito ai sensi del medesimo art. 19,
comma 6.
  In   ordine   all'interpretazione   dell'espressione  «Stato»,  con
l'entrata  in  vigore  del  nuovo  titolo  V  della Costituzione, non
possono  sussistere incertezze sulla circostanza che i vincoli recati
dal  comma 593 della legge finanziaria 2007 riguardano esclusivamente
lo  Stato-amministrazione  e  gli apparati amministrativi che ad esso
sono   riconducibili   nell'ottica   dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera g),  (il  quale attribuisce alla competenza legislativa dello
Stato    le    materie    dell'ordinamento    e   dell'organizzazione
amministrativa  dello  Stato e degli enti pubblici nazionali). L'art.
114,  primo  comma,  della  Costituzione  dispone,  infatti,  che  la
Repubblica  e'  costituita da comuni, province, citta' metropolitane,
regioni e Stato.
  Rimangono,  pertanto,  estranei  al  campo  di  applicazione  della
disposizione  gli  enti  di autonomia territoriale ed i relativi enti
strumentali  ed  anche  tutti  quegli enti che non sono riconducibili
all'apparato  dello  Stato,  quali  le  Aziende  sanitarie locali. Si
rammentano,  del  resto,  per gli enti locali e le regioni, i vincoli
posti dai commi da 725 a 730 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007
in  ordine ai compensi per il presidente e i componenti del consiglio
di  amministrazione delle societa' a partecipazione pubblica, nonche'
i limiti al numero dei componenti del consiglio di amministrazione.
  Circa  poi la portata dell'espressione «enti pubblici», considerata
la  mancanza di specificazioni e la rilevanza ai fini della normativa
anche di soggetti che svolgono attivita' economica, come le societa',
essa deve intendersi riferita sia agli enti pubblici economici, sia a
quelli non economici.
2. Ambito oggettivo.
  2.1.  La disposizione fa innanzitutto riferimento alla retribuzione
dei  dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni di cui all'art. 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  La  definizione  della  fattispecie  e'  precisa  con riferimento a
questa  ipotesi,  al punto che non sono necessarie precisazioni circa
l'ambito  oggettivo  di  applicazione della norma, una volta chiarito
l'ambito soggettivo come detto al punto 1.
  2.2.  L'altra  categoria  cui  si  riferisce  la  norma e', invece,
maggiormente  eterogenea  e  di  piu'  complessa  interpretazione. Il
riferimento  e'  alla  retribuzione  «dei  consulenti,  dei membri di
commissioni  e  di  collegi  e  dei titolari di qualsivoglia incarico
corrisposto» dai soggetti di cui al punto 1.
  Quanto  ai  «consulenti»,  il riferimento normativo deve intendersi
riferito,  per  ragioni  letterali  e  sistematiche,  alle consulenze
caratterizzate  da  durata  o  continuita',  che  si configurano come
supporto  all'attivita'  corrente  dell'amministrazione,  per  il cui
esercizio non si disponga delle necessarie risorse interne.
  Non  rientrano, quindi, nella previsione della norma non solo tutte
quelle  prestazioni  professionali  affidate  dall'amministrazione in
assenza  di  qualsiasi attivita' discrezionale (quali, ad esempio, le
rappresentanze  in giudizio ed il patrocinio legale; gli incarichi di
progettazione  dei lavori pubblici), ma nemmeno quelle prestazioni di
carattere  professionale con contenuto ben specificato e disciplinate
dai contratti d'opera o d'opera professionale.
  Sotto  tale  ultimo profilo, assume rilievo il parametro utilizzato
dal  legislatore  (quello della «retribuzione»), che evidentemente si
riferisce  ad  un  rapporto caratterizzato da continuita', nonche' il
contesto  in  cui  la previsione si inserisce, che e' quello di altri
rapporti di carattere continuativo, quali gli incarichi dirigenziali,
i   componenti  di  commissione  o  di  collegio.  Sotto  il  profilo
sostanziale,  la ratio della disposizione, che e' diretta a contenere
spese  di supporto di carattere continuativo cui le amministrazioni e
gli altri destinatari della disposizione non possono assolvere con le
risorse  di personale proprie; mentre non e' quella di penalizzare le
amministrazioni   medesime,   quando   si   rivolgono  a  prestazioni
specialistiche fornite da professionalita' delle quali pur sempre non
dispongono   e   il   cui   importo   e'  determinato  dalle  tariffe
professionali o comunque dall'ordinaria contrattazione del mercato.
  Per  quanto,  poi,  attiene  ai «titolari di qualsivoglia incarico»
conferito  dai  soggetti  appena  citati, la norma deve intendersi in
senso   omogeneo  a  quanto  sopra  osservato  con  riferimento  alle
consulenze.  Dovranno  considerarsi  a  questo fine gli incarichi che
sono  conferiti  a supporto dell'azione delle amministrazioni, enti e
societa'  sopra  richiamati,  con  carattere di continuita' e durata.
Valgono  qui  le stesse ragioni sopra richiamate con riferimento alle
consulenze.  Vanno  quindi esclusi gli incarichi professionali aventi
ad  oggetto  prestazioni  specifiche  frutto  di professionalita' non
normalmente  disponibili da parte dei destinatari della disposizione;
prestazioni per le quali il compenso e' determinato in base a tariffe
od e' oggetto di libera contrattazione sul mercato.
  La previsione, come lascia intendere la dizione letterale «titolari
di  qualsivoglia  incarico», ha carattere di completamento, che tende
ad  escludere  la  non  ricomprensione  nella  norma  di  fattispecie
analoghe   per   effetto   di  differenti  terminologie.  Oltre  alle
consulenze,  vi  rientrano  altri analoghi incarichi quali ad esempio
gli incarichi di studio e ricerca.
  Ne'  rientrano  nel concetto di «qualsivoglia incarico» i contratti
di servizio a societa', come gli incarichi di revisione.
  Il  concetto  d'incarico  va, inoltre, distinto da quello di carica
pubblica,  che ha valenza istituzionale non assimilabile all'incarico
di mero completamento dell'organizzazione amministrativa, e da quello
di preposizione ad organi dell'amministrazione.
  Allo  stesso  modo  non  vi  rientra  la  qualita' di componenti di
collegi  quando  questi  costituiscono  gli organi di enti o apparati
destinatari della disposizione.
  Parimenti,  esclusi  dal  campo  di applicazione della norma per le
ragioni innanzi dette, sono gli incarichi di consulenza conferiti per
lo  svolgimento di attivita' propedeutiche ai processi di dismissione
di  societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze,
ovvero  di  analisi  funzionali  alla  verifica della sussistenza dei
presupposti  normativi  e  di  mercato  per  l'attivazione  di  detti
processi,  per  i  quali  la  stessa legge n. 296 del 2006 prevede al
comma 467 l'inapplicabilita' dei limiti di spesa fissati dall'art. 1,
comma 9,  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  e  dall'art. 1,
comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Limite della retribuzione.
  3.1.   Il   limite  della  retribuzione  nei  casi  di  fattispecie
rientranti  nell'ambito  oggettivo  e soggettivo sopra specificati e'
quella del Primo Presidente della Corte di cassazione.
  Tale  dato  non  e', di per se', fisso, perche' la retribuzione del
singolo  magistrato  che  rivesta la carica e' determinata da fattori
individuali  di  anzianita' di carriera. Nel concetto e', poi, insito
l'automatico  adeguamento alla retribuzione percepita nel corso degli
anni.
  Peraltro,  una  variabilita' rapportata ai mutamenti del magistrato
che   ricopre   la  citata  carica  potrebbe  comportare  adeguamenti
continui.
  Deve  pertanto  individuarsi il parametro con riferimento alla data
di   entrata   in   vigore   della   legge  in  esame  e  parametrare
periodicamente  tale  riferimento  agli  adeguamenti  periodici della
retribuzione di quella carica.
  Poiche'  al momento dell'entrata in vigore della norma la carica di
Primo  Presidente  della  Corte  era  vacante,  il  riferimento  puo'
ritenersi  effettuato  alla retribuzione dell'ultimo Primo Presidente
in  carica, comprensiva di tutti gli emolumenti connessi alla carica.
Questa retribuzione e' pari a Euro 273.471,61 annui lordi.
  Il  raffronto  deve  essere  omogeneo e pertanto nel determinare il
compenso da attribuire si dovranno considerare le voci retributive di
natura   corrispondente   a  quelle  sopra  indicate,  al  netto  dei
contributi     previdenziali     ed     assistenziali     a    carico
dell'amministrazione e dell'IRAP.
  Non  sono,  in ogni caso, conferibili da una stessa amministrazione
pluralita'  di  incarichi  da  cui,  con  riguardo  all'oggetto della
prestazione,  possa  conseguire  il  frazionamento,  artificioso, del
tetto di spesa come sopra stabilito
  3.2.  In  ordine  all'efficacia  temporale  della norma; in base al
principio di tutela dell'affidamento e alla differenza testuale della
disposizione  rispetto ad altre fattispecie normative di contenimento
(ad   esempio,   quella   disciplinata  dall'art.  1,  comma 56,  del
decreto-legge  n.  223 del 2006), deve ritenersi che essa in generale
trovi applicazione per gli incarichi da conferire dopo la sua entrata
in  vigore,  salva una doverosa distinzione a seconda delle modalita'
previste  per  la  determinazione  della retribuzione o del compenso.
Quanto  detto  vale  infatti  per  gli  incarichi  conferiti mediante
sottoscrizione   di   un  contratto  che  definisce  l'ammontare  del
corrispettivo   come   controprestazione  in  riferimento  all'intera
esecuzione  del  negozio.  Se  invece,  in  base  alla  normativa  di
riferimento,  il  compenso viene fissato periodicamente o di volta in
volta  mediante  atto  amministrativo,  in  tal  caso  il  primo atto
adottato  dopo l'entrata in vigore della legge dovra' essere conforme
alle  sue previsioni. Le pubbliche amministrazioni adotteranno quanto
prima  gli  atti  necessari al fine di dare attuazione alla normativa
per consentirne l'operativita' con la massima tempestivita'.
4. Gli obblighi di trasparenza e pubblicita'.
  La seconda norma introdotta dalla disposizione pone, come detto, un
obbligo   di   trasparenza   mediante   pubblicazione   sul   sito  e
comunicazione al Governo e al Parlamento. L'obbligo di pubblicita' ha
carattere  generale,  concerne cioe' tutti gli atti comportanti spesa
come  definiti  in  base  al  punto precedente a prescindere dal loro
valore,  considerato  che  la  normativa pone soltanto un tetto verso
l'alto.
  In  ordine  al campo di applicazione della norma sulla pubblicita',
valgono  gli  stessi  chiarimenti  espressi  con  riguardo  al  tetto
retributivo,  ancorche'  debba  essere  aggiunto come, in ossequio al
principio  della piu' ampia trasparenza, dovranno essere assoggettati
alla  regola  della  pubblicita'  tutti  gli  incarichi, ivi compresi
quelli  esclusi  dall'applicazione  della  disposizione  normativa in
esame.
  La   pubblicita'   e   la  comunicazione  riguardano  l'indicazione
nominativa del destinatario e l'ammontare del compenso, da intendersi
come  somma  lorda  corrisposta  all'interessato. La pubblicita' deve
avvenire  utilizzando  il  sito web dell'amministrazione, dell'ente o
della societa' interessata.
  Per    l'applicazione   temporale   dell'adempimento   valgono   le
considerazioni  sopra  svolte  circa  l'efficacia temporale del primo
periodo del comma 593.
5. La sanzione.
  Quanto  alla  sanzione,  la  norma  disciplina  un'ipotesi di danno
erariale  con  responsabilita'  solidale a carico dell'amministratore
che ha disposto il pagamento e del destinatario, con fissazione di un
importo   pari   al   dieci  volte  l'ammontare  eccedente  la  cifra
consentita.  Dalle  modalita'  di  determinazione  della  sanzione si
evince  che  la  stessa e' inflitta per il caso della sola violazione
della  norma  contenuta  nel  primo  periodo del comma ed e' pertanto
posta a presidio dell'obbligo di contenimento dei compensi nei limiti
prefissati.
  Si   richiamano   le   amministrazioni   al  rispetto  della  nuova
disciplina,  tenendo presenti le indicazioni contenute nella presente
direttiva  in  relazione  all'ambito di estensione, alle esclusioni e
alle   modalita'  applicative,  evitando  comportamenti  elusivi  che
potranno   comunque   realizzare   gli   estremi   sostanziali  della
fattispecie e configurarsi quale presupposto per l'applicazione della
sanzione.
  Si  coglie  l'occasione per segnalare la necessita' di osservare la
recente  normativa  in  materia  di  incarichi  individuali, affidati
mediante  contratti  di  lavoro  autonomo,  di  natura  occasionale o
coordinata   e   continuativa,  contenuta  nell'art.  7  del  decreto
legislativo  n. 165 del 2001, modificato dal decreto-legge n. 223 del
2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, gli
obblighi di pubblicita' e comunicazione, nonche' i vincoli finanziari
vigenti in materia richiamandosi anche in questa sede le circolari n.
5  del  2006  e  n.  1  del  2007  del  Ministro  per le riforme e le
innovazioni       nella      pubblica      amministrazione      (www.
funzionepubblica.it).
  Si  confida  nella  piena  ed integrale applicazione della presente
direttiva.
    Roma, 16 marzo 2007

                                       Il Presidente
                                   del Consiglio dei Ministri
                                           Prodi

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2007
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 7, foglio n. 346